
Il caso: trasferimento di autorizzazione NCC
11 LUGLIO 2025
Il caso
Una società titolare di due autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC), rilasciate dal Comune, ha manifestato l’intenzione di trasferirne una a un altro soggetto, conservando l’altra per proseguire l’attività. A tal fine, è stata presentata all’Amministrazione la domanda per il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione, con indicazione del beneficiario e della documentazione allegata. Il quesito riguarda la forma giuridica del contratto da stipulare tra le parti: è necessario ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata autenticata da notaio, oppure è sufficiente una scrittura privata semplice, considerato che non viene ceduta l’intera azienda né un pacchetto clienti?
La soluzione operativa
La L.21/1992 prevede solo la presentazione di una «richiesta di trasferimento» e non un «subingresso»: Quindi non è necessario dimostrare la cessione dell’azienda o del ramo d’azienda , licenza ed autorizzazione possono essere trasferite anche senza che l’acquirente acquisti il veicolo del cedente o, nel caso di NCC, mantenga la stessa rimessa; la rimessa dell’acquirente, nel caso di NCC, deve comunque essere ubicata nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione o la licenza oggetto del trasferimento. Può essere stipulato un contratto di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda, ma solo se i contraenti lo ritengono opportuno. Si rammenta comunque che il trasferimento è possibile solo nei casi espressamente indicati nell’art. 9 della legge 21/92.