News

Il caso: food truck in comodato d’uso

29 AGOSTO 2025

IL CASO

Un cittadino intende avviare un'attività di commercio su area pubblica di tipo B, nel settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, utilizzando un veicolo attrezzato – un classico food truck. Si chiede se sia sufficiente disporre del mezzo in comodato d’uso oppure se sia necessaria la piena disponibilità giuridica e materiale del veicolo, formalizzata attraverso l’intestazione nella carta di circolazione. Il quesito riguarda, in particolare, le implicazioni legate alla normativa igienico-sanitaria (HACCP, piano di autocontrollo) e agli obblighi civilistici connessi all’attività commerciale.

LA SOLUZIONE OPERATIVA

Il comodato d’uso gratuito tra privati o parenti non conviventi è possibile per veicoli di massa complessiva entro i 6000Kg., e non per ciclomotori. Il contratto – anche verbale stipulato dal 03/11/2014 - tra l’intestatario della carta di circolazione (comodante) concede in comodato l’utilizzo del proprio veicolo per una durata superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di dare comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, richiedendo l’aggiornamento del documento di circolazione: tale adempimento che deve essere svolto entro 30 giorni e ricade nel comodatario. Il comodato non trasferisce la proprietà del veicolo (quindi non determina l’obbligo della trascrizione richiamato dall’art. 94,comma 1, del C.d.S. Tuttavia se il comodato ha una durata superiore a 30 giorni è necessaria l’annotazione ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis del C.d.S. che testualmente così recita: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.” Gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti con gli appositi modelli. Fatta salva ogni altra autorizzazione/comunicazione/SCIA prevista per l’esercizio dell’attività dalla normativa vigente sul commercio.