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Il caso: pubblico esercizio privo di servizi igienici e requisiti igienico-sanitari

28 LUGLIO 2025

Il caso

 
Durante l’istruttoria successiva alla presentazione di una SCIA per attività di somministrazione alimenti e bevande, è emerso che il locale adibito a pubblico esercizio risultava privo di acqua potabile, in assenza dei requisiti igienico-sanitari prescritti. L’azienda sanitaria locale, sebbene solo verbalmente, ha riferito di aver diffidato il titolare alla prosecuzione dell’attività. Inoltre, secondo la relazione della polizia locale, il locale risultava collegato tramite una porta a un’area condominiale da cui si accede a unità abitative private.
 
Sulla base dei criteri comunali per le nuove aperture, è richiesto almeno un servizio igienico all’interno del locale, il quale risulta assente. È presente solo un bagno posto in area condominiale, accessibile dalla porta interna al locale, realizzato abusivamente. Viste le gravi carenze, si è chiesto se fosse possibile procedere direttamente all’adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, con pronuncia di decadenza della SCIA.
 
La soluzione operativa
 
Dal momento che l’apertura di un pubblico esercizio avviene previa compilazione e invio di una SCIA UNICA, la quale comprende sia la parte commerciale, articolo 86 TULPS, che la parte igienico sanitaria, il tutto nella forma autocertificativa e in considerazione che sono molte le cose autocertificate che alle verifiche sostanziali sono risultate non correttamente dichiarate, si potrebbe anche supporre che vi siano validi elementi di sussistenza di dolo che comporterebbe l’applicazione della notizia di reato prevista dall’articolo 19 comma 6 della legge 241/1990, con la dichiarazione di decadenza prevista dall’articolo 21 comma 1.
 
In alternativa, in attesa che la AUSL formalizzi la propria verifica e richiesta di integrazioni, attualmente solo verbale, a nostro avviso si dovrebbe emettere una comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della SCIA assegnando un termine di 30 giorni per il ripristino delle condizioni violate ordinando la sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 19 comma 3 della legge 241/1990. Le condizioni violate si riferiscono sia alla mancanza del servizio igienico all’interno del locale, sia al requisito della sorvegliabilità, che ai sensi dell’articolo 64 comma 8 lettera c) del D.lgs 59/2010.