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Spettacoli dal vivo in territorio vincolato

3 SETTEMBRE 2025

Nel territorio di un Comune integralmente sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi di un decreto ministeriale, ci si interroga sulla possibilità di applicare la semplificazione procedurale introdotta dall’art. 7 del Decreto-legge 201/2024 (c.d. Decreto Cultura) per l’organizzazione di spettacoli dal vivo fino a 2.000 spettatori. Il dubbio riguarda il coordinamento tra tale disposizione e quanto previsto dal DPR 31/2017 in tema di esonero dall’autorizzazione paesaggistica per occupazioni temporanee fino a 120 giorni. Si chiede, pertanto, se la nuova procedura semplificata possa comunque trovare applicazione in questi casi.

La soluzione operativa

Si tratta di due diverse disposizioni che, se pur vicine, disciplinano aspetti diversi; infatti l’articolo 7 del DL 201/2024 indica che la semplificazione proposta dal citato articolo non può essere applicata nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo; ciò non significa che nel territorio di codesto comune non si possano svolgere attività di pubblico spettacolo, ma solamente che tali attività non possono utilizzare la procedura stabilita dall’articolo 7.

La disposizione contenuta nel  DPR 31/2017, punto A 16 dell’allegato, indicano che l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare, sono escluse dall’autorizzazione paesaggistica.

Pertanto in codesto territorio comunale si potranno effettuare occupazioni temporanee di non oltre 120 giorni, ma nell’ipotesi che siano utilizzate per lo svolgimento di pubblici trattenimenti, di qualsiasi tipologia, non potendo applicare la semplificazione dell’articolo 7 sopra citato, dovranno seguire il comune percorso del TULPS e del suo regolamento di applicazione.