13 OTTOBRE 2025
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 2, della legge regionale ligure n. 1/2008, come modificato nel 2013, nella parte in cui non consentiva ai proprietari di immobili vincolati alla destinazione alberghiera di ottenere lo svincolo in presenza di comprovata insostenibilità economica dell’attività. La Consulta riconosce che il vincolo alberghiero, pur finalizzato alla tutela del patrimonio turistico e occupazionale, non può sfociare nella prosecuzione coattiva di un’impresa non più redditizia, poiché ciò violerebbe i principi di ragionevolezza e di libertà economica sanciti dagli artt. 3 e 41 Costituzione.