Il caso: cortei e camminate
15 OTTOBRE 2025
Il caso
Un’Amministrazione comunale ha ricevuto la richiesta da parte di un’associazione locale per ottenere un modello di autorizzazione o nulla osta per lo svolgimento di un corteo, nello specifico una “Camminata della Pace”.
L’ente si è interrogato su quale autorità fosse competente al rilascio dell’autorizzazione — il Sindaco o la Questura — e su quali adempimenti siano richiesti per garantire la regolarità dell’iniziativa sotto i profili di sicurezza, viabilità e occupazione di suolo pubblico.
La soluzione operativa
Preliminarmente si rappresenta che l’art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” stabilisce, al comma 1, che “I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore” (almeno 3 giorni prima dello svolgimento della manifestazione oggi appare incongrua rispetto alla nuova procedura delineata dalle circolari in materia di safety e security. È quindi opportuno che la comunicazione di preavviso , corredato da un piano di emergenza che dimostri l’attuazione delle misure previste dalle linee guida, sia presentato alla Questura con un anticipo congruo rispetto alla criticità ed alla dimensione dell’evento che si vuole organizzare, per poter consentire l’eventuale esame da parte del CPOSP e per avere il tempo di adottare gli eventuali correttivi imposti dal Questore).
A titolo informativo è considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di “riunione non privata” (giova ricordare che la direttiva n. 11001/110(10) del 28/07/2017 ha ampliato il campo di applicazione dell’art. 18 TULPS estendendo il concetto di “riunione in luogo pubblico” a tutte le manifestazioni in luogo pubblico che non possono essere considerate pubblico spettacolo).
La comunicazione, di preavviso è scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno o della Questura, deve contenere non solo tutte le informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell’evento, ma indicare anche il numero approssimativo dei partecipanti.
Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.
Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può impartire prescrizioni sui modi ed sui tempi di svolgimento della manifestazione: per questo motivo è consigliabile che l’organizzatore della manifestazione contatti gli uffici della Questura preventivamente all’invio della comunicazione preventiva tramite il SUAP del Comune.
Al Comune spetta la predisposizione di una ordinanza per la regolamentazione del traffico, richiamando nel preambolo della stessa le motivazioni riportare nella comunicazione alla Questura, nonché l’autorizzazione all’organizzatore di occupare suolo pubblico (strade, piazze ecc.): quest’ultima dichiarazione è espressamente prevista nella comunicazione da inoltrare alla Questura.
In definitiva il Comune deve solo concedere l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, se lo ritiene opportuno, e predisporre una ordinanza per la regolamentazione della viabilità, mentre è la Questura che può impartire prescrizioni, modificare le modalità della manifestazione, ovvero vietarne l’effettuazione per ragioni di ordine pubblico, moralità o sanità. Per quanto sopra meglio specificato, non essendo prevista una specifica autorizzazione da parte del Comune per l’effettuazione di una camminata, il modello richiesto non viene predisposto.