Spettacoli teatrali comunali
12 GENNAIO 2026
Il caso
Un Comune intende organizzare spettacoli teatrali all’interno di un teatro di proprietà comunale, in fase di prossima o futura apertura.
Si pone il dubbio se il Sindaco, quale rappresentante legale dell’ente, possa essere il soggetto che presenta la segnalazione necessaria allo svolgimento degli spettacoli, considerato che è lo stesso Sindaco – direttamente o tramite delega – l’autorità chiamata a esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di spettacoli e polizia amministrativa.
In alternativa, si chiede se la SCIA debba essere presentata da un funzionario comunale competente per materia (cultura, promozione del territorio, gestione strutture), e se l’eventuale presentazione da parte del Sindaco possa integrare violazioni di natura amministrativa o penale.
La soluzione operativa
Premesso che per uno spettacolo di teatro non è più richiesta la licenza di cui all’art. 68 del TULPS dopo la modifica ad opera dell’art.164 del d.lgs. 112/1998, l’articolo 7 del DL 201/2024 ha modificato l’art. 38bis del DL 76/2020 stabilendo che: per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività.
Il citato art.7 comma 2 prevede l’applicazione di un regime semplificato per la «realizzazione di spettacoli dal vivo», senza citare e/o modificare gli articoli 68, 69 e 80 del TULPS né le voci da 77 a 80 della sezione V della tabella «A» allegata al D.lgs 222/2016. Per gli spettacoli dal vivo che sono attività culturali, quindi, l’art.7 comma 2, è norma speciale che, pur senza disapplicare il TULPS, istituisce una nuova procedura legittimante che sostituisce, semplificandole, tutte quelle previste dallo stesso TULPS in materia di spettacoli e luoghi di pubblico spettacolo. Con l’art.7 comma 2 lo svolgimento di spettacoli con finalità culturali destinati ad un massimo di 2.000 persone e che si svolgono tra le ore 8 e le ore 1 del giorno successivo in luoghi non vincolati, resta così soggetto soltanto alla presentazione di una SCIA ad efficacia immediata che sostituisce sia la SCIA o licenza previste dall’art.68 TULPS .
Premesso questo a nostro avviso il Sindaco riveste la carica di capo dell’amministrazione comunale, svolgendo un ruolo politico e non di gestione, quindi riteniamo che la SCIA prevista dall’articolo 7 del DL 201/2024 nel caso di capienza non superiore a 2000 persone e trattandosi di manifestazione teatrale, dovrebbe essere presentata dal responsabile del settore che ha in carico il teatro. Si ricorda la necessità del certificato di prevenzione incendi.