Il caso: gara ciclistica su strada
3 MARZO 2026
Il caso
Nel territorio comunale viene organizzata una gara ciclistica agonistica su strada. Oltre all’autorizzazione provinciale (ove necessaria), si pone il problema di individuare l’iter autorizzativo corretto e gli adempimenti in capo al Comune.
Contestualmente alla gara, l’organizzatore intende consentire la presenza di attività collegate – in particolare food truck e un’area con gonfiabili per bambini – mantenendole formalmente distinte dalla propria istanza e demandando alle singole ditte la presentazione di autonome pratiche.
Occorre chiarire:
• quale sia il procedimento autorizzativo corretto per la gara ciclistica;
• quali atti debba comunque adottare il Comune;
• se le attività collaterali possano essere trattate separatamente o debbano rientrare in un piano unitario di sicurezza;
• a chi spetti la redazione del piano;
• quali ulteriori titoli e documenti debbano essere richiesti (SCIA, licenze TULPS, parere Commissione di vigilanza).
La soluzione operative
Preliminarmente, salvo diversa indicazione da parte di singole Regioni, l’autorizzazione per le corse/gare ciclistiche su strada è rilasciata da:
a) Comune, se interessa un solo territorio comunale;
b) Regione o province autonome di Trento e di Bolzano, se interessa il territorio di più comuni (da rilevare che diverse Regioni hanno delegato la Provincia per cui è necessario fare una verifica in tal senso);
c) Regione o provincie autonome del luogo di partenza, d’intesa con le altre regioni interessate, per ciclistiche che interessano il territorio di più regioni (art. 9, comma 1, C.D.S.).
Ciò premesso l’organizzatore deve presentare la domanda almeno 30 giorni prima, contenente:
a) descrizione del percorso (planimetria, orari, velocità media prevista);
b) parere favorevole del CONI/FCI;
c) Polizza RC per responsabilità civile verso terzi e danni a strade/attrezzature;
d) Tabella di marcia dettagliata;
d) Elenco personale organizzazione che presiederà le intersezioni;
e) Certificazione assistenza sanitaria;
f) marca da bollo per autorizzazione.
N.B.: Con le modifiche apportate dalla legge n. 58/2025, è possibile indire una Conferenza di Servizi ai sensi della legge n. 241/1990.
L’autorizzazione ad effettuare la gara de quo, nella Regione Veneto, viene rilasciata dalla Provincia, perché interessa più Enti, il Comune deve comunque:
1) rilasciare il nulla-osta come ente proprietario delle strade comunali interessate (l’ordinanza che regolamenta la viabilità generale spetta al Prefetto ai sensi dell’art. 9, comma 7/bis del C.d.S.). Qualora, invece, la gara coinvolga solo le strade di un Comune, l’ordinanza di viabilità e l’autorizzazione alla gara vengono emesse dal Sindaco. Per quanto concerne le attività collegate alla gara ciclistica agonistica (food truck e gonfiabili), occorre precisare che non esiste una “separazione amministrativa” tra evento principale e attività collegate, qualora:
a) si svolgano nello stesso contesto spazio-temporale:
b) sono funzionalmente connesse (pubblico della gara – utenti food truck/gonfiabili);
c) insistono nella stessa area o aree adiacenti.
Pertanto occorrerà prevedere un piano unico coordinato di sicurezza generale che copra: area arrivo/partenza gara; zona food truck; area gonfiabili; percorsi del pubblico; gestione delle emergenze (Circolare Ministero dell’Interno del 18/07/2018 sulla safety e security eventi); D.M. 18/05/2007 (attrazioni spettacolo viaggiante, per gonfiabili).
La redazione del Piano spetta all’organizzatore principale della manifestazione, nella persona di chi presenta l’istanza per la gara ciclistica, oppure ad un organizzatore generale che coordina tutte le attività assumendosene la responsabilità complessiva. Il frazionamento tra soggetti diversi non appare opportuno per vari motivi: responsabilità civile/penale; coordinamento delle emergenze; univocità comando e controllo. In caso di rifiuto si possono vietare, prudentemente, le attività collegate.
Per le attività collegate (FOOD TRUCK) occorre: SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (se gli esercenti non hanno già una propria autorizzazione); notifica all’ASL; corrispondere la tassa per l’occupazione di suolo pubblico; inserimento nel piano della sicurezza generale.
Gonfiabili: autorizzazione ex art. 69 TULPS per lo spettacolo viaggiante; certificato collaudo annuale; certificato corretto montaggio; polizza RC; dichiarazione conformità dell’impianto elettrico; inserimento nel piano di sicurezza generale.
In sintesi per le attività collegate alla gara potrebbe concretizzarsi una posizione più rigida, condivisibile, in cui le attività di food truck e gonfiabili, essendo funzionalmente connesse all’evento, vanno ricomprese in un’unica istanza con piano di sicurezza generale coordinato, senza possibilità di istanze separate; oppure una posizione più flessibile in cui vengono ammesse istanze separate per food truck e gonfiabili solo se inserite nel piano generale dell’evento, l’organizzatore principale assume la responsabilità del coordinamento con polizza RC adeguata che copra tutte le attività.
Per l’evento complessivo (gara+food+gonfiabili), occorrerà valutare se si configuri come una “manifestazione temporanea con trattenimento pubblico” ex art. 68 TULPS (presenza di pubblico che staziona nell’area arrivo/partenza, strutture per lo stazionamento del pubblico, gonfiabili, capienza superiore alle 200 persone ecc.).
In caso di valutazione positiva occorrerà acquisire il parere della Commissione di Vigilanza ai fini del rilascio della licenza ex articolo 8° TULPS.