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Strutture amovibili destinate alla balneazione

6 DICEMBRE 2019

L’autorizzazione paesaggistica, come il parere della Soprintendenza che ne è presupposto, può prescrivere che un manufatto sia paesisticamente assentibile, ove ne ricorra il caso, per la sola stagione balneare e perciò vada al suo termine rimosso.

Se nella valutazione dell’Amministrazione il pregio paesaggistico richiede che solo i manufatti amovibili possano essere ritenuti compatibili con il vincolo, quando cessi l’esigenza stagionale che ne aveva richiesto l’istallazione, è del tutto coerente sotto il profilo logico ancora prima che giuridico che di tali manufatti se ne preveda la rimozione.

Non è ammissibile che una legge regionale introduca innovazioni al regime della compatibilità paesaggistica, come regolata dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e da effettuare caso per caso, costituendo l’autorizzazione paesaggistica atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. (Consiglio di Stato sez. V 29/11/2019 n. 8169)