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Il caso: ape calessino e golf car per trasporto turistico

28 MAGGIO 2026

Il caso

 
Un Comune lombardo ha ricevuto una richiesta di chiarimenti da parte di un cittadino interessato ad avviare un servizio turistico mediante utilizzo di veicoli tipo “Ape Calessino” e golf car circolanti come autoveicoli.
L’istanza chiedeva di chiarire:
• quale autorizzazione comunale fosse necessaria;
• se tali attività fossero soggette a contingentamento numerico come taxi e NCC;
• quale patente fosse richiesta per la guida;
• se fosse possibile effettuare tour guidati con fermate prestabilite sul territorio comunale;
• se tali servizi potessero rientrare nella disciplina del granturismo o del trasporto turistico locale.
 
La soluzione operativa
 
L’attività di NCC e Taxi è disciplinata dalla legge 21/1992 la quale  prevede che per entrambe le attività sia possibile usare, fra l’altro, anche motocarrozzette, definite nel quesito ape calessino. 
 
L’utilizzo dei veicoli denominati ape calessino è stato liberalizzato, dal punto di vista del contingentamento numerico del numero di autorizzazioni o licenze rilasciabili, dall’articolo 3 comma 11 bis del DL 138/2011 convertito con la Legge 148/2011, per cui per tali attività svolte con simili veicoli, pur essendo soggette al rispetto delle disposizioni contenute nelle legge 21/1992, non è necessario fare ricorso al bando pubblico di assegnazione.
 
Per quanto attiene alle denominate golf car, riteniamo che potrebbe, forse, trattarsi delle navette turistiche che, quali veicoli atipici con determinate caratteristiche,  possono essere autorizzate dai comuni in base a percorsi turistici determinati. L’uso di tale veicolo non rientra fra quelli disciplinati dalla legge 21/1992.