15 GIUGNO 2026
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 21 maggio 2026, n. 4121, interviene sul tema degli indennizzi ai concessionari uscenti nelle gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
Secondo i giudici, la mancata previsione nel bando di un indennizzo a favore del gestore uscente non determina, di per sé, l’illegittimità della procedura. L’indennizzo ha infatti carattere solo eventuale: presuppone la prova di investimenti non ancora ammortizzati e non può trasformarsi in un vantaggio automatico per il precedente concessionario.
La decisione chiarisce inoltre che la proroga al 30 settembre 2027 ha una funzione acceleratoria e non impedisce ai Comuni di concludere prima le procedure di affidamento.