4 SETTEMBRE 2026
Il Comune può utilizzare gli strumenti urbanistici per preservare le librerie come attività di valore culturale e sociale, anche imponendo limiti al mutamento della destinazione d’uso. Il TAR Toscana, con la sentenza n. 1222 del 15 giugno 2026, chiarisce però che tali vincoli devono rispettare i principi di necessità e proporzionalità: un divieto privo di limiti temporali, deroghe o meccanismi che considerino la sostenibilità economica dell’uso imposto è illegittimo