Il caso: trattenimenti musicali nei circoli privati
7 SETTEMBRE 2026
Il caso
Un’associazione svolge nella propria sede attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente a favore dei soci, sulla base della SCIA presentata ai sensi del D.P.R. n. 235/2001.
Nell’ambito delle attività associative vengono inoltre organizzati trattenimenti musicali. In alcune occasioni tali eventi non si svolgono all’interno dei locali del circolo, ma nel cortile adiacente alla sede, situato allo stesso indirizzo e compreso in un complesso interamente di proprietà dell’associazione.
Il cortile non dispone di un autonomo accesso dalla pubblica via ed è raggiungibile soltanto attraverso gli spazi del circolo. Anche le attività organizzate all’esterno sono dichiaratamente destinate ai soli soci.
Si pone quindi il problema di stabilire se il trattenimento musicale realizzato nel cortile debba essere assoggettato alla licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS e alla verifica di agibilità prevista dall’articolo 80 dello stesso Testo unico.
La soluzione operativa
Se il trattenimento è rivolto esclusivamente ai soci del circolo e si svolge in un’area di proprietà dell’associazione e accessibile solo dal circolo e quindi dai soci non sarà necessaria la licenza di cui all’articolo 68 del TULPS; alcune sentenze e orientamenti dottrinali ritengono però che anche per gli spettacoli/intrattenimenti che si tengono nei circoli occorre accertare la agibilità dell’area ai sensi dell’articolo 80 del TULPS, al fine di garantire le misure di sicurezza del partecipanti.