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Tar Basilicata: illegittimo variare le regole della gara

2 MARZO 2020

Nella sentenza n. 129 dell' 8 febbraio 2020 il Tar della Basilicata afferma che, in sede di gara, la stazione appaltante è tenuta ad applicare rigorosamente le regole fissate nel bando, atteso che questo costituisce la lex specialis della procedura, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo ius superveniens, salvo naturalmente l’esercizio del potere di autotutela; sussiste inoltre il divieto per l’amministrazione, sia a seguito di dichiarazioni correttive del partecipante, sia in conseguenza della sua attività interpretativa volta a riscontrare la reale volontà dell’offerente, di consentire la presentazione dell’offerta secondo modalità alternative a quelle prescritte dalla legge di gara o con adattamenti comunque ivi non previsti, restando altrimenti violata la par condicio dei concorrenti e l’affidamento da essi riposto nelle regole di gara per presentare la rispettiva offerta economica, nonché il principio di buon andamento dell’azione amministrativa in quanto la procedura ne risulterebbe caratterizzata da incertezze, oltretutto con evidente nocumento della trasparenza; è peraltro da escludere che la possibilità di acquisire legittimamente un’offerta con “modalità alternative” sussista nel caso si tratti di un affidamento diretto.