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Consiglio di Stato: per il certificato di esecuzione lavori non è necessaria la fine lavori

6 MARZO 2020

Nella sentenza n. 1320 del 21 febbraio 2020 il Consiglio di Stato, dopo aver puntualizzato che il certificato di esecuzione lavori costituisce una certificazione richiesta dall’impresa al committente per la dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica–organizzativa, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria in quanto la committenza certifica l’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché se risultano, e con quale esito, le contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori, afferma che non vi è ragione per ritenere che l’impresa possa richiedere alla committenza il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d’appalto sia stato integralmente concluso, nel senso che non residuano più prestazioni dovute a carico di entrambe le parti: il certificato di esecuzione lavori può essere rilasciato anche qualora il contratto d’appalto non sia ancora concluso ovvero, detto altrimenti, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, per quella parte di lavori che il Rup attesti completata con buon esito e contabilizzata.