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Emendamento DL scuola - Misure urgenti per interventi di riqualificazione edilizia scolastica

Nota Anci Emilia Romagna

8 GIUGNO 2020

Al DL scuola in commissione istruzione del Senato è stato approvato l’emendamento che segue, che consente ai sindaci di appaltare i lavori di edilizia  scolastica in deroga al codice degli appalti  con i poteri già concessi dallo sblocca-cantieri. I Sindaci diventano commissari straordinari e stazioni appaltanti, non ci sono vincoli  sui tempi di pubblicazione dei bandi, sui  tempi delle offerte, su pubblicità, su procedure ordinarie e non c’è più vincolo per offerta economicamente più vantaggiosa per aggiudicazione. Seguirà nota di lettura .

Di seguito il testo dell'emendamento approvato.

7.0.26 (testo 7)
La Commissione

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative:
a) articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77,78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) l'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, che è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occor renti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempi-mento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordina-to all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;
d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.