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Divieto di offerte in aumento nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Sintesi della sentenza del TAR Lazio, Sez. II, 20 luglio 2020, n. 8462

27 LUGLIO 2020

Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il principio del divieto delle offerte in aumento trova espressa previsione nella disposizione dell’art. 59, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 (codice appalti), con la quale il legislatore ha recepito l’orientamento della giurisprudenza che aveva affermato, sotto il vigore del precedente testo del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la sussistenza, in via implicita, del predetto divieto. Ad affermarlo è la recentissima sentenza del TAR Lazio, Sez. II, datata 20 luglio 2020, n. 8462, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.

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