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Consiglio di Stato: esclusione per gravi infrazioni pregresse

28 LUGLIO 2020

Nella sentenza n. 4304 del 6 luglio 2020 il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimersi in merito alla legittimità dell'esclusione dalla gara dell'operatore qualora la presenza di una grave infrazione sia stata "debitamente accertata", nonché se sia “mezzo adeguato” di prova un provvedimento di risoluzione di un precedente contratto adottato da una stazione appaltante (ovvero dalla medesima stazione appaltante che ha indetto la procedura di gara) e, data risposta positiva al primo quesito, a quali condizioni possono definirsi “debitamente accertate” le infrazioni indicate in detto provvedimento di risoluzione: l'appellante contesta tale possibilità, ribadendo più volte che “mezzo adeguato” di prova delle gravi infrazioni di cui alla lett. a) del comma quinto dell’art. 80 del Codice possa essere solamente una sentenza civile e/o penale ovvero un atto di contestazione proveniente dalle autorità competenti in materia di tutela dei lavoratori e di sicurezza ambientale che diano conto, peraltro, di un comportamento integrante un reato ovvero un illecito amministrativo, ma il Consiglio di Stato è di avviso opposto, affermando che anche un provvedimento di risoluzione per inadempimento di un precedente contratto d’appalto possa essere compreso nell’ambito dei mezzi adeguati a fornire la dimostrazione delle gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e in materia ambientale commesse da un operatore economico.