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Consiglio di Stato: effetti dello “stand still”

1 OTTOBRE 2020

Nella sentenza n. 5420 del 9 settembre 2020 il Consiglio di Stato si esprime in materia di “stand still”, ovvero la regola per la quale la proposizione di un ricorso giurisdizionale con istanza cautelare avverso il provvedimento di aggiudicazione ha l’effetto di impedire la stipulazione del contratto d’appalto per un termine di (almeno) venti giorni, rilevando che tale istituto comporta un impedimento procedimentale che però è limitato alla stipulazione del contratto e non, invece, alle altre attività prodromiche alla stipulazione stessa, quali la verifica dei requisiti ed ogni altro obbligo previsto dalla legge di gara a carico dell’aggiudicatario; i giudici osservano, infatti, che sarebbe eccessivamente pregiudicato l’interesse dell’amministrazione, e quello dello stesso aggiudicatario, se, nel tempo di durata dello stand still, non fosse consentito, oltre alla stipulazione del contratto, alcun’altra attività procedurale, considerato che ne deriverebbe l’inevitabile allungamento dei tempi per la stipulazione quando, terminato il periodo di stand still per reiezione dell’istanza cautelare o per le altre ragioni previste dal legislatore, detta stipulazione divenisse subito possibile.