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Sui limiti del ricorso per cassazione per “motivi inerenti la giurisdizione”

Sul potere/dovere dei giudici nazionali di ultima istanza di operare il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE e sul tema relativo alla legittimazione dell’impresa esclusa dalla gara per una valutazione non positiva della propria offerta

15 DICEMBRE 2020

La violazione da parte del Consiglio di Stato del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia, integra una violazione di legge, come tale incensurabile con lo strumento del ricorso per Cassazione o, invece, può costituire un <<motivo inerente alla giurisdizione>>, in termini di violazione di un “limite esterno” della giurisdizionale idoneo a giustificare l’attivazione del predetto rimedio ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. e degli artt. 362, comma 1, c.p.c. e 110 c.p.a.?    

Nel settore degli appalti pubblici, è dunque ammissibile il ricorso per cassazione per <<motivi inerenti alla giurisdizione>> avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato dichiari il difetto della legittimazione e dell’interesse al ricorso dell’impresa esclusa dalla gara che pure ha proposto censure volte al travolgimento della gara stessa?    

Con l’ordinanza n. 19598/2020, pubblicata il 18 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha richiesto alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del TFUE di pronunciarsi in via pregiudiziale su tre distinte e correlate questioni di interpretazione del diritto dell’Unione europea, aventi incidenza sui limiti del ricorso per cassazione per <<motivi inerenti la giurisdizione>>, sul potere/dovere dei giudici nazionali di ultima istanza di operare il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE e sul tema, specifico del settore degli appalti pubblici, relativo alla legittimazione dell’impresa esclusa dalla gara per una valutazione non positiva della propria offerta (e non già per carenza dei requisiti di partecipazione) di contestare l’esito della gara sotto ogni profilo.       

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