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L'esclusione dalla gara della società che ha commesso gravi violazioni tributarie è atto dovuto

Focus sulla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV), 9 dicembre 2020, n. 7789

8 GENNAIO 2021

 Nell’ambito di una gara la stazione appaltante può sempre escludere la società che versi nelle condizioni prefigurate dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, anche qualora detta società sia l’unica partecipante. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (Sez. IV), con la sentenza del 9 dicembre 2020, n. 7789, in merito a una gara per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) da cui era stata esclusa un’azienda proprio alla luce dell’art. 80, comma 4.

La vicenda
Motivo dell’esclusione è stato l’omesso pagamento di imposte e tasse locali, violazioni gravi e definitivamente accertate. La società si è dunque appellata al Consiglio di Stato, lamentando la mancata conoscenza della situazione inadempitiva rispetto alle obbligazioni tributarie, l’assenza di un profilo di responsabilità oggettiva e la non applicabilità della norma a tali tributi in quanto di natura locale e non nazionale. Di diverso stesso avviso i magistrati amministrativi, che hanno anzitutto ripercorso l’itinerario argomentativo alla base della decisione della stazione appaltante. Difatti, sussisteva a carico della società un mancato pagamento accertato dall’Ufficio Tributi di 20mila euro relativo a un accertamento TARSU, ritenuta una violazione ricompresa nei motivi di esclusione di cui all’art. 80.

La motivazione
Il Consiglio di Stato ha anzitutto chiarito che l’esclusione dalla gara è esercizio di potere vincolato al ricorrere di due presupposti: la gravità della violazione e il definitivo accertamento della stessa. Il citato comma 4, oggettivizzando il concetto indeterminato di gravità della violazione, rimanda alla fonte normativa subordinata che fissa la soglia a 5mila euro; inoltre, l’avviso di accertamento non era più soggetto ad impugnazione. Dunque il provvedimento di esclusione dalla gara costituiva effettivamente esercizio di potere vincolato.
Circa la mancata conoscenza del provvedimento tributario, la società aveva indicato in una nota, nell’ambito del contraddittorio con la stazione appaltante, che un avviso indirizzato alla propria sede legale era pervenuto, ma risultava controfirmato da un ex dipendente. A riguardo il Consiglio ha chiarito, riferendosi anche alla giurisprudenza civile della Cassazione, che ai fini della regolarità della comunicazione di atti alla persona giuridica è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto, non necessariamente di prestazione lavorativa; è sufficiente che si tratti di un incarico, seppure provvisorio, consistente nel ricevere notificazioni.
Il Collegio ha infine evidenziato che la grave violazione in materia tributaria può ben derivare dall’omesso pagamento di tributi locali. Infatti, “sotto un profilo sistematico, sussiste la stessa ratio che presiede all’esclusione per il mancato pagamento di tributi nazionali e, sotto un profilo letterale, la norma fa riferimento alla legislazione italiana e non vi è dubbio che la TARSU, a cui si riferisce il mancato pagamento in discorso, sia un tributo previsto dalla legislazione nazionale, essendo stata introdotta con il d.lgs. n. 507/1993.” Essendo quindi l’esclusione, per la stazione appaltante, un atto dovuto, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello.