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Consiglio di Stato: offerta ed eccedenza della documentazione

3 MARZO 2021

Nella sentenza n. 999 del 3 febbraio 2021 il Consiglio di Stato riafferma il principio secondo cui nel caso di un bando di gara che preveda che le pagine eccedenti quelle massime stabilite per la redazione dell’offerta non debbano essere prese in considerazione dalla commissione di gara “ai fini della valutazione dell’offerta”, in caso di eccedenza rispetto a tale vincolo non solo non dovrebbe essere disposta alcuna esclusione, mancando una previsione in tal senso, ma neppure può ritenersi che le modalità redazionali prescelte si siano tradotte in una violazione della par condicio competitorum; peraltro la lex specialis, pur avendo limitato la grandezza del carattere e il numero delle pagine, nel caso specifico non aveva ritenuto di indicare ulteriori parametri idonei ad equiparare realmente, sotto l’aspetto dimensionale, gli elaborati presentati dai singoli partecipanti (quali, ad esempio, i margini delle pagine, l’interlinea, il numero di battute) e aveva anzi consentito l’utilizzo di un font libero, per cui la previsione della lex specialis è da ritenersi avere “la mera finalità di agevolare la Commissione nella lettura del testo”, mentre sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare in quali termini la mancata valutazione delle parti dell’offerta contestata per il carattere di font l’avrebbe resa incompleta e incerta, e perciò meritevole di esclusione, ovvero avrebbe potuto determinare una riduzione del punteggio assegnato.