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Nelle procedure negoziate, il principio di rotazione si applica solo nel caso in cui l’amministrazione operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare, e non invece nell’ipotesi in cui il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie

15 APRILE 2021

La sentenza in commento trae origine da un ricorso proposto dall’impresa seconda classificata avverso gli atti di una procedura negoziata svoltasi sulla piattaforma MEPA, infine aggiudicata all’impresa già gestore uscente del servizio.

Il ricorrente contestava da un lato, la violazione del principio di rotazione da parte della Stazione appaltante in quanto, pur trattandosi di procedura negoziata, era stato comunque invitato a presentare offerta anche il precedente gestore del servizio; dall’altro, il fatto che quest’ultimo, proprio in virtù della sua qualifica di gestore uscente, avesse potuto godere di un vantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti dovuto alla conoscenza “sul campo” delle attività da svolgere, tanto da risultare infine aggiudicatario della procedura.

Il TAR Veneto, nel rigettare il ricorso, ha colto l’occasione per fare il punto sui corretti limiti di applicazione del principio di rotazione.

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