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Avvalimento “premiale”: per il T.A.R. Lazio e il Consiglio di Stato è legittimo se volto all’effettivo prestito di mezzi e risorse

26 APRILE 2021

La III Sezione del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 3929 del 1 aprile 2021, ha cautamente ammesso la possibilità di fare ricorso al cd. avvalimento “premiale”, purché ricorrano specifiche condizioni.

La pronuncia fa seguito a quella di poco precedente della V Sezione del Consiglio di Stato, n. 2526 del 25 marzo 2021, che aveva già tentato una ricostruzione dell’istituto, al fine di superare incertezze e contrasti giurisprudenziali.

L’avvalimento si definisce premiale “premiale”, ad avviso della giurisprudenza, quando il prestito dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria è volto al riconoscimento di un punteggio maggiore nella valutazione dell’offerta tecnica. Si differenzia così dall’avvalimento “puro”, che riguarda il caso in cui il prestito dei requisiti sia volto a consentire la partecipazione alla gara di un soggetto che ne sia privo, nell’ottica dei principi di concorrenzialità e di favor participationis.

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