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Consiglio di Stato: indicazione del dato economico nell’offerta tecnica

16 LUGLIO 2019

 Nella sentenza n. 4342 del 25 giugno 2019 il Consiglio di Stato afferma che se è vero che il principio della segretezza dell’offerta economica è a presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e che la peculiarità del bene giuridico protetto da tale principio di segretezza impone che la tutela copra non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio, per cui già la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica prima di quella tecnica è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione, tuttavia tali considerazioni vanno riferite alle ipotesi in cui si sia avuta l’esclusione dell’offerta tecnica prima della valutazione di quella economica ovvero in cui sia rimasto incerto il dato dell’effettivo sviamento nel giudizio, non anche nell’ipotesi in cui vi sia senza alcun dubbio la dimostrazione del contrario, ossia la prova della totale mancanza di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione; nel caso specifico, l’attribuzione alla ditta di un punteggio pari a zero è stata ritenuta decisiva per escludere che l’indicazione del dato economico nell’offerta tecnica abbia favorevolmente influenzato il giudizio della commissione di gara, falsandone l’esito ai danni della controinteressata.

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