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L’identità dei punteggi assegnati dai commissari di gara non costituisce di per sé illegittima applicazione del metodo del confronto a coppie

Consiglio di Stato, sez. V, 15 settembre 2021, nn. 6296, 6299 e 6300

4 NOVEMBRE 2021

Secondo il Consiglio di Stato, in mancanza di indizi contrari, l’attribuzione da parte dei commissari di gara degli stessi punteggi non è da interpretare come espressione di un giudizio collegiale, bensì come una possibile fisiologica evoluzione della dialettica interna all’organo.

Con le sentenze nn. 6296, 6299 e 6300 del 15 settembre 2021, la V sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito alla corretta applicazione del metodo del c.d. “confronto a coppie” da parte della Commissione di gara.

Quello del “confronto a coppie” costituisce uno dei metodi per la valutazione discrezionale degli elementi qualitativi delle offerte nelle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

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