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Certificazione della qualità: requisito soggettivo infungibile o raggiungibile tramite avvalimento?

Commento a Consiglio di Stato, Sez. V, 13.9.2021, n. 6271

11 NOVEMBRE 2021

Nel caso in questione, il TAR Liguria, con sentenza n. 78/2021 ha statuito che un raggruppamento temporaneo di imprese dovesse essere escluso dalla gara per carenza, da parte di una delle mandanti, della certificazione ISO 9001:2015 richiesta dal disciplinare di gara.

In seguito ad appello, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che debba essere ribadita l’ammissibilità dell’avvalimento delle certificazioni di qualità in virtù di un orientamento oramai prevalente della giurisprudenza (ex multis, Ad. Plen Cons. Stato 4 novembre 2016, n. 23; Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710; Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; Cons. Stato, III, 8 ottobre 2018, n. 5765) e da altri successivi (Cons. Stato, V, 10 settembre 2018, n. 5287; 20 novembre 2018, n. 6551; 18 marzo 2019, n. 1730).

In particolare, la certificazione di qualità ISO 9001:2015 garantisce che l’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa avvenga secondo un’organizzazione dei processi produttivi rispondente ai parametri all’uopo predefiniti, la quale è di pertinenza soggettiva, soltanto perché propria dell’impresa nei cui confronti l’organismo qualificato ha attestato il rispetto degli standard qualitativi (cfr. Cons. Stato, V, n. 606/19, citata; 16 marzo 2020, n. 1881).

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