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Requisito fatturato minimo e proporzionalità

Autorità nazionale anticorruzione - Delibera 23 giugno 2021 n. 506

1 DICEMBRE 2021

In un appalto pubblico di fornitura di servizi non possono essere chiesti ai partecipanti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria il cui importo risulta sovradimensionato alle reali esigenze di gara, e questo senza aver adeguatamente motivato la scelta discrezionale. E’ quanto afferma l’Autorità Anticorruzione intervenendo nel caso di una gara per fornitura di vestiario e equipaggiamento per il proprio personale, indetta dall’Aeronautica Militare.

L'indagine dell'Autorità
Anac ha avviato un’indagine partendo da un esposto di un concorrente, che evidenziava l’illogicità della clausola stabilita dall’Aeronautica militare di richiedere il triplo di capacità rispetto agli ordini effettuati, tanto più illogica in quanto l’Aeronautica è di fatto il principale committente di tute da volo in Italia e con tale meccanismo nessuna società avrebbe potuto avere i requisiti richiesti alla gara successiva.

Appalto da 13 milioni di euro
L’appalto, del valore complessivo di 13 milioni e 600 mila euro per i dodici lotti stimati, presupponeva infatti per la partecipazione il requisito di avere un fatturato nell’ultimo triennio di oltre il triplo del valore complessivo di ogni singolo lotto. Anac ha evidenziato che, pur godendo l’Amministrazione di ampia discrezionalità, agendo in tal modo crea una irragionevole limitazione della concorrenza. L’Aeronautica, infatti, richiedeva un fatturato globale annuo (4 milioni e 900.000 euro) nel triennio precedente 2018-2020 superiore di due terzi al valore dell’appalto che per il lotto in questione era di 1.6 milioni. Secondo l’Autorità, l’Aeronautica ha commesso una grave violazione del Regolamento Anac sull’esercizio dei poteri. Va ricordato, infatti, che il Codice stabilisce due limiti precisi in capo alle Pubbliche Amministrazioni. Il primo di carattere quantitativo, per cui il fatturato richiesto non può superare il doppio del valore stimato dell’appalto. Il secondo, invece, di carattere sistematico, comporta la necessità di motivare in modo adeguato la scelta di prevedere criteri di selezione connessi al fatturato di impresa, nonché di motivare in modo ancor più rigoroso la previsione di una soglia di fatturato superiore al limite quantitativo predetto. Anac, infine, ricorda, che il comportamento dell’Aeronautica militare è risultato contrario anche allo spirito delle direttive comunitarie in materia di appalti, le quali prescrivono di ampliare il più possibile la platea di partecipanti qualificati, e in particolare le piccole imprese.

Il Parere dell'Anac
Leggi il Parere dell'Autorità n. 506 del 23 giugno 2021