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L’escussione della garanzia ex art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016… un dilemma ancora tutto da risolvere

2 FEBBRAIO 2022

Il Consiglio di Stato ha avvertito l’esigenza, una volta per tutte, di porre all’attenzione dell’Adunanza Plenaria un tema riguardante i soggetti rispetto ai quali sia possibile o meno procedere con l’escussione della garanzia rilasciata per poter partecipare al procedimento di gara.

E, infatti, dopo una sapiente disamina della disposizione normativa dell’art. 93, comma 6, del codice dei contratti pubblici nella versione anteriore e posteriore all’intervento riformatore del d.lgs. n. 56 del 2017, traguardata anche alla luce dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, l’attenzione è stata focalizzata sulla sussistenza di un “fatto riconducibile all’aggiudicatario” come elemento oggettivo presupposto per l’applicazione dell’escussione.

Una valutazione che il Supremo Consesso ha effettuato tenendo sempre presenti i diversi e significativi orientamenti giurisprudenziali, pure consolidatisi nel tempo, rispetto ai quali, però, occorre in via definitiva dare rilievo per individuare un’unica via da perseguire a chiarimento, per il futuro delle stazioni appaltanti, delle condotte da assumere in conto in relazione alla tipologia di soggetto che le compie: ovvero se sia rilevante che a commettere il “fatto” sia l’aggiudicatario in via definitiva ovvero anche colui che sia stato destinatario di una mera proposta di aggiudicazione poi revocata.

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