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L’affidamento diretto all’operatore uscente e il rispetto del principio di rotazione

8 FEBBRAIO 2022

L’aggiudicazione di un contratto pubblico mediante affidamento diretto all’operatore economico uscente deve essere assistita da una motivazione rafforzata, idonea a giustificare l’inevitabilità di tale scelta sulla base di circostanze oggettive particolarmente rilevanti.
A tal fine il giudizio della pubblica amministrazione circa le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dal contraente uscente, seppur discrezionale, non costituisce un’adeguata ragione derogatoria ai principi sanciti dall’articolo 36, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e, in particolare, al principio di rotazione posto a presidio di tali affidamenti.


TAR Veneto, Sez. III, 19 gennaio 2022, n. 132

La vicenda oggetto della pronuncia in commento trae origine dalla decisione di una stazione appaltante di procedere all’affidamento in via diretta di una fornitura di prodotti sanitari (di importo inferiore a 139 mila euro), previa consultazione di due operatori economici, tra i quali il contraente uscente, sulla base del criterio di minor prezzo – pur prevedendo anche una mera verifica di “idoneità” della parte tecnica delle offerte – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici, nonché dell’art. 1, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nella versione vigente dal 31 luglio 2021, a seguito delle modifiche operate da ultimo dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni da Legge 29 luglio 2021, n. 108.

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