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Il subappalto necessario negli appalti di lavori è ammesso ex lege indipendentemente dalla sua previsione nei documenti di gara

2 MARZO 2022

Secondo il TAR Calabria il concorrente qualificato nella categoria prevalente è legittimato a sopperire, tramite il subappalto necessario, al mancato possesso dei requisiti di idoneità richiesti per lo svolgimento delle attività accessorie ricondotte dalla lex specialis nella categoria prevalente
Con sentenza n. 878 del 15 novembre 2021 il TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, si è pronunciato in merito ad una controversia concernente i limiti del ricorso all’istituto del c.d. “subappalto necessario”.

In particolare, nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di lavori di importo a base di gara pari ad euro 12.386.666,12, l’impresa risultata aggiudicataria aveva dichiarato in sede di offerta di non essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal disciplinare di gara a pena di esclusione (cioè dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e dell’iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorati nonché di controllo e recupero dei gas) e di voler ovviare a tale carenza ricorrendo al subappalto necessario.

Avverso l’aggiudicazione disposta in favore di tale impresa è insorto il raggruppamento classificatosi secondo, sostenendo che il subappalto necessario sarebbe possibile in relazione ai requisiti di idoneità professionale solamente in presenza di un’espressa previsione contenuta nelle regole di gara, assente nel caso di specie.

Inoltre, secondo la tesi del ricorrente, il subappalto necessario non potrebbe mai riguardare attività, seppur accessorie, che la lex specialis abbia ricondotto nella categoria prevalente indicata nel bando, per la quale il concorrente dev’essere pienamente qualificato.

La sentenza in esame ha affermato l’infondatezza delle censure formulate dal ricorrente, per smentire le quali il TAR Calabria ha ricostruito i tratti essenziali dell’istituto del subappalto necessario.

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