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Rientra nella cognizione incidentale del giudice amministrativo la valutazione di legittimità del D.U.R.C. quale requisito generale di partecipazione alla procedura di gara

La Corte di Cassazione chiarisce le differenze tra il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo e del giudice ordinario in ordine al documento di regolarità contributiva.

15 MARZO 2022

Con una recente pronuncia (ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2879), la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito i confini del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo in ordine all’accertamento incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica.

La controversia, da ultimo approdata all’attenzione della Suprema Corte, trae origine da un provvedimento di revoca e di successiva esclusione disposto dalla P.A. nei confronti della società ricorrente a seguito dell’emissione di un DURC irregolare a cui ha fatto seguito l’aggiudicazione disposta nei confronti del RTI secondo in graduatoria.

Avverso il suddetto atto, la società ha adito in primo grado il T.A.R. Lazio deducendo la violazione degli articoli 80, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 3 e 8 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 in quanto, secondo la prospettazione avanzata dalla ricorrente, quest’ultima non sarebbe incorsa in nessuna violazione degli obblighi previdenziali, ma in una mera irregolarità relativa alla mancata presentazione di una denuncia obbligatoria riferita alla posizione di un dipendente della società.

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