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È possibile partecipare alla procedura a evidenza pubblica in caso di ammissione dell’impresa al concordato c.d. in bianco con continuità aziendale

Commento a Consiglio di Stato – sez. V, sentenza del 22 marzo 2022 n. 2078

21 APRILE 2022

Il Consiglio di Stato è dovuto intervenire in una fattispecie sostanziale, non priva di criticità, in relazione all’opportunità o meno per la Stazione Appaltante di procedere con l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione disposta in favore di concorrente per effetto della sopravvenuta presentazione della domanda di ammissione al concordato con continuità aziendale con conseguente emissione dell’autorizzazione del Tribunale Fallimentare di cui all’art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare).

Il Giudice di primo grado aveva, infatti, deciso di respingere il ricorso proposto dalla concorrente esclusa, facendo valere un orientamento del Consiglio di Stato in virtù del quale l’unico modo per evitare il verificarsi della causa di esclusione sancita dall’art. 80, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 avrebbe potuto essere quello di ottenere l’autorizzazione del Tribunale Fallimentare prima della conclusione della procedura a evidenza pubblica. Ebbene, nel caso di specie, l’aggiudicazione sarebbe risultata intervenuta prima della predetta autorizzazione con conseguente necessitata esclusione del concorrente aggiudicatario.

La questione dei limiti entro i quali è possibile presentare la domanda di ammissione al concordato in bianco e recepire la conseguente autorizzazione da parte del Tribunale Fallimentare è stata risolta nell’ambito della sentenza emessa in sede di appello. Il Supremo Consesso, facendo applicazione dei principi espressi nell’ambito della pronuncia resa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 9 del 27 maggio 2021, ha precisato che la mera presentazione di una domanda di concordato in bianco non integra un’automatica causa di esclusione da parte della Stazione Appaltante per perdita dei requisiti generali, essendo invece compito del Giudice Fallimentare valutare, in sede di rilascio dell’autorizzazione ex art. 186bis, comma 4, della Legge Fallimentare la compatibilità dell’Impresa in crisi di partecipare alle gare e dare continuità alla propria attività produttiva. Sotto altro profilo, unico onere dell’Impresa sarebbe quello – successivamente alla presentazione della domanda – di richiedere senza indugio l’autorizzazione al Giudice, anche qualora sia già partecipante alla gara, e di informare con altrettante tempestività la stazione appaltante.

I rilievi superiori sono stati pienamente applicati nell’ambito della pronuncia di cui si discute: il Consiglio di Stato ha, dunque, accolto l’appello proposto dalla società esclusa.

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