News

Suddivisione in lotti e fattispecie di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.: sul divieto di cui all’art. 80, comma 5, lett. m Codice dei contratti pubblici (anche in rapporto al vincolo di partecipazione/aggiudicazione)

4 LUGLIO 2022

Suddivisione in lotti – Art. 51 Codice dei contratti pubblici – Procedura di gara unitaria multi-lotto – Procedura di gara a oggetto plurimo – Fattispecie di collegamento o controllo tra imprese – Art. 2359 c.c. – Art. 80, comma 5, lett. m Codice dei contratti pubblici – Vincolo di partecipazione – Vincolo di aggiudicazione – Discrezionalità della stazione appaltante – Divieto – Non opera

In presenza di una procedura non unitaria multi-lotto, ma di più procedure di gara bandite con atti plurimi e dunque separabili e distinte, deve escludersi che le situazioni di collegamento/controllo rappresentate in atti dai concorrenti, al di là della loro reale consistenza, possano ingenerare una qualche preclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m Codice dei contratti pubblici, a partecipare a più lotti, operando le rispettive offerte in diversi contesti concorsuali non vicendevolmente contaminabili.

 L’art. 51 Codice dei contratti pubblici, al comma 1, esprime un principio di carattere (tendenzialmente) doveroso, per cui le gare devono essere suddivise in lotti, salvo diversa e motivata determinazione della stazione appaltante. I commi 2 e 3 della norma esprimono, invece, regole facoltative: quelle per cui le singole imprese possono rispettivamente partecipare (comma 2, “vincolo di partecipazione”) solo a taluni lotti, oppure aggiudicarsi (comma 3, “vincolo di aggiudicazione”) un numero limitato di lotti in cui è divisa la gara.

 In una procedura di gara suddivisa in lotti è la stazione appaltante a stabilire se introdurre un vincolo di partecipazione e/o di aggiudicazione e se, una volta introdotto tale vincolo, lo stesso trovi o meno applicazione anche per le imprese in rapporto di collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., ossia in situazioni sostanzialmente riconducibili allo stesso centro decisionale.   

Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4718

CONTINUA A LEGGERE