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Delega al Governo in materia di contratti pubblici: la legge in Gazzetta Ufficiale

(Regioni.it 27/06/2022)

5 LUGLIO 2022

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficaile la Legge 21 giugno 2022, n. 78, “Delega al Governo in materia di contratti pubblici“.

Gli obiettivi della delega che il Governo dovrà realizzare entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento attraverso uno o più decreti legislativi sono fissati dall’articolo 1 della Legge.

La nuova disciplina (anche per l’adeguamento al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni  superiori, interne e sovranazionali) dovrà “razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture, nonche’ al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea  e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.
I decreti legislativi dobìvranno essere adottati nel  rispetto di principi e criteri direttivi. Fra questi il “perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l’introduzione o il mantenimento di livelli di  regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l’inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, al fine di assicurare l’apertura alla  concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare  riferimento alle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto delle specificità dei contratti nei settori speciali e nel settore dei  beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva”

I decreito dovranno anche “assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia  di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, in relazione alle diverse tipologie di contratti  pubblici, ove necessario”.

L’attuazione della delega dovrà poi comportare la “revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di  rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti”.

Occorrerà poi ridefinire e rafforzare la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, con l’obiettivo “di conseguire la loro riduzione numerica, nonche’ l’accorpamento e la riorganizzazione  delle stesse, anche mediante l’introduzione di incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie  per l’espletamento delle gare pubbliche”.

Per favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, i decreti legislativi dovranno prevedere “criteri premiali per l’aggregazione  di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici”, la possibilita’ di “procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di  motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, nonche’ del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i  principi dello Small Business Act”.
Altro obiettivo è quello della “semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle  soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialita’, di rotazione, di  non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità  dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della
selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non  in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate”.

Un’altra semplificazione dovrà riguardare le “procedure finalizzate alla realizzazione  di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale”.
Occorrerà poi prevedere “misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale  nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri  ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente”.
I decreti dovranno poi prevedere “l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse  tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura  oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo  dei contratti collettivi nazionali di lavoro”,  stabilendo che “gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle  risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da  utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa”.

Dovrà poi essere prevista la “facoltà, per le stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a  quelle di concessione a operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilità o svantaggiate”.

Le stazioni appaltanti saranno poi tenure ad “inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto  conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea,  specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell’offerta, criteri orientati tra l’altro a:
1) garantire la stabilita’ occupazionale del personale impiegato;
2) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto  dell’appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei  prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, nonche’ garantire le stesse tutele economiche e normative  per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;
3) promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunita’ generazionali, di genere e di  inclusione lavorativa per le persone con disabilita’ o svantaggiate”.

Le stazioni appaltanti dovranno far ricorso “a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l’offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti” e nel caso di forniture provenienti da Paesi non  appartenenti all’Unione europea, dovranno essere previste “misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori,  anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei”.
Sarà vietata la “prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata  motivazione”.
La futura normativa dovra prevdere  “riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di  gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo predisposti dall’Autorita’ nazionale anticorruzione”, “l’esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure”, la “piena attuazione della Banca  dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell’operatore economico, il superamento dell’Albo nazionale dei  componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonche’ di quelli relativi al  pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all’adozione dello stato di  avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi”.
Dovranno essere razionalizzate e semplificate “le cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe”, così come occorerà revisionare e semplificare “la normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e  dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di  rendere piu’ celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell’intesa fra i diversi livelli territoriali  coinvolti nelle scelte stesse”.
Occorreà prevedere, in caso di affidamento degli incarichi di  progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative  per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni.
Andranno semplificate le “procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche”, definiti, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione  richieste dalla specificita’ dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi  e forniture nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell’alta formazione  artistica, musicale e coreutica, nonche’ della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca.

Andrà rivisto e semplificato il sistema di qualificazione generale degli operatori ed andranno individuate ipotesi in cui “le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e  tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o  del costo, con possibilità di escludere, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, le offerte anomale determinate  sulla base di meccanismi e metodi matematici, tenendo conto anche della specificita’ dei contratti nel settore dei beni culturali e prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a  ribasso”. Andrà poi ridefinita la “disciplina delle varianti in corso d’opera” e quella relativa ai “servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche’ a quelli di servizio ad alta intensita’ di manodopera, per i quali i  bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente quello  dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”.

Occorrerà prevedere um “forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione, le procedure  per l’affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità”.

Ulteriore obiettivai sono:

– la “razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti-tipo e di bandi-tipo, ed estensione delle  forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di progetto e alla locazione  finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli  investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell’erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicita’ degli atti”;
– la “precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di  contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative;
– la “revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l’esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una  disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e prevedendo, in relazione alle garanzie dell’esecuzione dei contratti,  la possibilita’ di sostituire le stesse mediante l’effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all’importo del contratto in  occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
– la “individuazione dei contratti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;
– la “individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e  dell’esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte  delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in  sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta;
– il “divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house, e  razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi  restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate  all’entita’ dell’inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave;
– la “razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari:
– la “razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva  esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario”;
– la “semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale,  anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;
– la “estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle  controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.
I decreti legislativi dovranno abrogare “espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi  incompatibili” e dovranno recare “le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le  necessarie disposizioni transitorie e finali”. Tali I decreti saranno adottati su  proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, di concerto con i  Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata […]e del parere del Consiglio di Stato”.
Infine I decreti legislativi saranno adottati “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
fonte: www.regioni.it