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Revisione del prezzo ammessa solo in caso di proroga

15 LUGLIO 2022

La revisione del prezzo si applica solo alle proroghe contrattuali ma non agli atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.

È quanto stabilisce il Tar Lazio – Roma – con la sentenza della Sez. I – Stralcio – del 5 luglio 2022 n. 9140.-

I fatti di causa
Nel caso di specie l’impresa ha agito dinanzi al giudice amministrativo chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla revisione del corrispettivo, relativo al contratto di appalto del servizio di vigilanza e custodia che intratteneva con il Ministero della Difesa.

La domanda veniva formulata ai sensi dell’art. 6 co. 4 della l. 537/93, disposizione ribadita dall’art. 115 d.lgs. 163/2006.

Il rapporto contrattuale dopo la prima scadenza veniva successivamente rinnovato per ulteriori periodi.

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