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La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione in caso di consegna anticipata dell’esecuzione dei lavori

22 LUGLIO 2022

È ormai un principio di diritto acclarato che la Pubblica Amministrazione debba rispettare gli ordinari canoni di origine civilistica di buona fede e correttezza nei rapporti con il privato e che risponda, dunque, per responsabilità precontrattuale allorquando con la propria condotta abbia ingenerato nell’ipotetico futuro contraente l’aspettativa alla costituzione e al mantenimento di un rapporto giuridico.

Sicchè tale principio è stato ulteriormente confermato con la sentenza in disamina per mezzo della quale il Collegio ha avuto modo di esaminare il caso in cui all’affidatario sia stata data in consegna anticipata l’opera, per la relativa esecuzione, e nelle more della stipula del contratto la stazione appaltante sia addivenuta alla decisione di procedere con la revoca dell’aggiudicazione sulla scorta, peraltro, di un bando di gara redatto in modo incompleto ovvero ambiguo.

Ebbene, in tale ipotesi, l’affidatario che abbia dato avvio alle prestazioni oggetto di consegna anticipata merita di essere ristorato dei pregiudizi subiti, dei quali la parte deve comunque fornire idonei elementi probatori a sostegno delle proprie pretese da qualificarsi alla stregua di danni da interesse negativo, inteso come interesse alla non conclusione del contratto.

Commento a Consiglio di Stato, sez. II, 14 giugno 2022 n. 4857

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