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L’annotazione nel Casellario informatico ANAC ha natura sanzionatoria, di conseguenza il termine per la conclusione del procedimento è perentorio

La questione giuridica affrontata

26 LUGLIO 2022

L’inserimento della notizia di risoluzione contrattuale per inadempimento nella Area B del Casellario Informatico delle annotazioni tenuto da ANAC ha natura sanzionatoria? È questa la questione affrontata e risolta dai giudici del Consiglio di Stato nella recente sentenza qui in commento.

La tenuta del Casellario Informatico trova la sua attuale disciplina nel “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e nell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, ai sensi di tale disposizione l’ANAC gestisce il medesimo Casellario nel quale sono contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.  L’Autorità stabilisce, altresì, le ulteriori informazioni ritenute utili alla tenuta dello stesso; alla verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c); all’attribuzione del cd. rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10; al conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84.

Fra le suddette informazioni rientra anche la notizia relativa all’avvenuta risoluzione di un contratto di appalto (ai sensi dell’art. 108, co. 3 del d.lgs. 50 del 2016), comunicata dalla stazione appaltante ed acquisita da ANAC in seguito a comportamento ritenuto idoneo a compromettere l’affidabilità professionale dell’appaltatore.

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In seguito ad acquisizione della nota, l’avvio del provvedimento comporta la conclusione dello stesso entro i 180 giorni previsti ai sensi dell’art. 17 del Regolamento su richiamato nonché ai sensi dell’artt. 29, co. 1 lett. b) e 48 co. II, del regolamento ANAC del 28 maggio 2019, e degli Artt. 2 della 241 del 1990 e 32 del regolamento ANAC n. 533 del 2018. Il collegio è stato qui chiamato a valutare la perentorietà del termine in conseguenza della valutazione circa la natura dell’iscrizione.