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Anac: soccorso istruttorio e rinuncia al subappalto

2 AGOSTO 2022

L'Anac ha pubblicato il Parere di Precontenzioso numero 321 del 6 luglio 2022, in cui afferma che non è nulla, per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, la clausola della lex specialis di gara che, sebbene contraddittoria ed idonea ad ingenerare confusione nei partecipanti sull’obbligatorietà dell’indicazione della terna in vigenza del D.L. Sblocca cantieri (che aveva sospeso l’obbligo di tale indicazione), non prevede la sanzione dell’esclusione dalla gara per l’omessa indicazione della terna (nel caso di specie, non era stata disposta l’esclusione dell’operatore che non aveva indicato la terna in sede di soccorso istruttorio, ma la SA aveva preso atto della sua rinuncia al subappalto); inoltre, l'Anac chiarisce che la dichiarazione, resa in sede di soccorso istruttorio, di rinuncia al subappalto e di voler eseguire le prestazioni in proprio, preclude al concorrente di avvalersi del subappalto in fase esecutiva, anche se è stata resa con la riserva mentale di fare rivivere l’iniziale dichiarazione di volontà dopo la stipula del contratto e durante il regime di sospensione dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori prevista dal D.L. Sblocca-cantieri.