5 AGOSTO 2022
Il Consiglio di Stato ha ribadito che la P.A. non è tenuta ad esplicitare in maniera analitica le ragioni alla base del provvedimento di ammissione in gara, laddove abbia ritenuto irrilevanti le pregresse vicende professionali ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c del D. Lgs. n. 50/2016
Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 giugno 2022, n. 4831
La principale questione esaminata dal Consiglio di Stato nella pronuncia in commento concerne la consistenza che deve assumere la motivazione alla base del provvedimento di ammissione in gara, nell’ipotesi in cui la p.a. non ritenga rilevanti le pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente.
Il secondo profilo di interesse all’attenzione dei giudici amministrativi riguarda, invece, la corretta individuazione del termine di rilevanza temporale di fatti penali che non hanno ancora ottenuto un accertamento giurisdizionale definitivo, ai fini dell’adozione da parte della s.a. del provvedimento di esclusione per grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c) del Codice dei contratti pubblici.
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