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Superbonus, PPP, PNRR e ATER per l’edilizia pubblica: la misura del parere preventivo al DIPE/MEF è una misura efficace e quali le soluzioni?

8 AGOSTO 2022

E’ stringente la tempistica di vigenza dal 30 giugno 2022, analoga al 30 giugno 2023 per la realizzazione dei lavori al 60% in Superbonus, della disposizione dell’art. 18 bis del DL 36/2022, che ha introdotto il parere obbligatorio e non vincolante – consistente in una preliminare valutazione della corretta impostazione della compatibilità del Superbonus con il contratto di PPP -, che deve essere rilasciato in 45 gg dal DIPE in concerto con il MEF dalla richiesta dell’amministrazione che abbia ricevuto una proposta in PPP da un operatore economico privato.

La richiesta del parere è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della proposta di partenariato da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

L’ambito di applicazione riguarda i contratti di PPP con utilizzo del Superbonus di valore superiore a 10 milioni di euro finanziati con i fondi PNRR; in questo caso deve darsi per scontato che il Superbonus sia esclusivamente finanziato dai Fondi PNRR e per le coperture non ci sia affidi ad altre fonti, fatto che non farebbe scattare la norma, ma è chiaramente una probatio diabolica per le amministrazioni che non approfondiranno mai questo distinguo.

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