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Decreto Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 giugno 2022

Modalità di utilizzo del Fondo adeguamento prezzi di cui all’articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (GU Serie Generale n.179 del 02-08-2022)

9 AGOSTO 2022

IL DIRETTORE GENERALE

per l’edilizia statale le politiche abitative la riqualificazione urbana e gli interventi speciali

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto, in particolare, l’art. 26, del citato decreto-legge n. 50/22 finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche’ dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
Considerato che il medesimo art. 26, comma 4, lettera a), prevede che in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1 del citato art. 26, alla copertura degli oneri aggiuntivi , si provvede, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall’art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonche’ dalla lettera a) del comma 5 del medesimo art. 26;
Atteso altresi’ che il medesimo comma 4 prevede che le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
Considerato che sempre il comma 4 prevede, ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, che le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente l’istanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita’ definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
Ritenuta quindi la necessita’ di definire le modalita’ di richiesta di accesso al fondo di cui all’art. 26, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 50/22, da parte delle stazioni appaltanti, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni ivi previste;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Decreta:

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita’ operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (di seguito «Fondo»), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»).

2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

 

Articolo 2 – Risorse del Fondo

1. Alla copertura degli oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall’art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonche’ dalla lettera a) del comma 5 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022.

 

Articolo 3 – Accesso alle risorse del Fondo

1. I soggetti di cui all’art. 26, commi 4, 8 e 12 in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata al Ministero telematicamente:

dalla data di entrata in vigore e coeva pubblicazione del presente decreto ed entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;

entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

2. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo e’ formulata sulla piattaforma dedicata alla gestione delle istanze di accesso ai fondi per la compensazione dei prezzi, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it_ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita’ ivi indicate.

E comprende:

i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);

copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento;

l’entita’ delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50/2022;

l’entita’ delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del medesimo comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e’ formulata l’istanza di accesso al fondo;

l’entita’ del contributo richiesto;

gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

 

Articolo 4 –  Erogazione delle risorse

1. Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di cui all’art. 3 e, previsti dall’art. 26, comma 4, lettera a), il Ministero adottera’ il decreto di riconoscimento delle somme spettanti; ove siano necessari approfondimenti istruttori, il termine si riterra’ sospeso ogni volta fino a cinque giorni. In ogni caso, la sospensione complessiva del procedimento non puo’ durare oltre quindici giorni.

2. Entro trenta giorni dall’efficacia del decreto di riconoscimento delle somme spettanti, il Ministero provvedera’ all’accreditamento alle stazioni appaltanti delle risorse relative alle richieste ritenute ammissibili.

3. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dall’art. 2, verra’ effettuata la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti in misura proporzionale e fino a concorrenza del limite massimo di spesa, per come espressamente previsto dal comma 4, lettera a), dell’art. 26 del decreto-legge n. 50/22.

 

Articolo 5 – Disposizioni finanziarie

1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 6 –  Entrata in vigore

1. Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.