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Le misure speciali varate di recente per il contenzioso PNRR: le novità introdotte dall’art. 3 del D.L. n. 85/2022 e i primi interventi della giurisprudenza

29 AGOSTO 2022

L’art. 3 del D.L. n. 85/2022 ha introdotto di recente nuove misure di legge tese a presidiare gli obiettivi di tempestiva e agile realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del PNRR, mediante una celere e ponderata definizione dei giudizi amministrativi eventualmente insorti al riguardo.

In particolare, con riferimento a tutte le procedure amministrative esperite ai fini dell’attuazione del detto Piano (progettazione, autorizzazione, approvazione, realizzazione, espropriazione, asservimento, etc.), la norma in esame dispone accorgimenti di carattere processuale, quali:

- il coinvolgimento delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR come parti necessarie dei giudizi di che trattasi (comma 4);
- il contenimento dei termini di fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito, in caso di concessione di una misura cautelare (l’udienza deve svolgersi entro 30 giorni da tale concessione), con decadenza della stessa ove siffatti termini non vengano rispettati, e ciò anche per i giudizi già in corso all’entrata in vigore del decreto (commi 1 e 8);
- l’applicazione delle speciali disposizioni concernenti la concessione della tutela cautelare e l’eventuale dichiarazione della inefficacia del contratto ex art. 125 c.p.a., con modifiche e integrazioni di coordinamento apportate dalla norma in esame all’art. 48, comma 4, del Decreto Semplificazioni bis (comma 7);
- uno stringente onere motivazionale posto in capo al giudice amministrativo, chiamato a motivare espressamente l’eventuale concessione della tutela cautelare in rapporto alla compatibilità della stessa e della data di udienza pubblica rispetto ai tempi stabiliti per l’attuazione degli interventi oggetto della controversia (comma 2);
- l’applicazione dei termini abbreviati ex artt. 119, comma 2, e 120, comma 9, c.p.a. previsti in via ordinaria per le controversie afferenti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici (comma 5);
- l’applicazione di tutte le suddette previsioni in ogni grado di giudizio, ovverosia in primo grado, appello, revocazione e opposizione di terzo (comma 6).

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