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Uno, nessuno, centomila…. coefficienti (tutti uguali)

31 AGOSTO 2022

In giurisprudenza sono anni che avevamo assistito ad una “stabilizzazione” delle pronunce su un tema che in passato aveva visto un dibattito molto più acceso. Si sta parlando della modalità di attribuzione dei punteggi tecnici da parte della commissione di gara e più in particolare dei casi in cui i singoli commissari giudichino le offerte attribuendo coefficienti sempre identici. Le sentenze più recenti sembravano aver raggiunto un approdo “sicuro”: la valutazione di ciascun commissario può essere “influenzata” da una certa “collegialità” di modo che, anche innanzi all’attribuzione di coefficienti tutti uguali, la legittimità delle operazioni di gara è in ogni caso garantita.

Appare dunque interessante l’Ordinanza n. 3407 del 30 giugno 2022 della Terza Sezione del Consiglio di Stato (Presidente Maruotti) che ha rimesso all’Adunanza Plenaria il seguente quesito: “se, nell’ambito della valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, i commissari, cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, possano confrontarsi tra loro e concordare liberamente il punteggio da attribuire, salvo declinarlo poi individualmente, ovvero se ciò costituisca una surrettizia introduzione del principio di collegialità in valutazioni che devono essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, di natura esclusivamente individuale”.

L’ordinanza (con una chiarezza espositiva non comune) prende le mosse nel riconoscere due differenti orientamenti interpretativi.

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