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Per la revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture è applicabile solo l’art. 106 del d.lgs. 50 del 2016

7 OTTOBRE 2022

In tema di revisione / compensazione dei prezzi, il legislatore non ha adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e forniture.

Di conseguenza l’assenza di uno specifico meccanismo di compensazione /revisione dei prezzi anche per tali categorie di appalti comporta che le Stazioni Appaltanti, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali nei limiti dell’art. 106 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50 del 2016).

È quanto stabilisce l’ANAC con il parere n. 20/22, richiesto in merito all’esecuzione della fornitura di risma di carta formato A/4.

Il parere
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con il parere in esame chiarisce come diversamente dalla materia dei lavori, maggiormente interessata dai rincari a causa della pandemia e del conflitto russo – ucraino, il legislatore non ha introdotto una disciplina peculiare per la compensazione / revisione dei prezzi relativi agli appalti di servizi e forniture.

Allo stesso tempo l’Autorità Anticorruzione esclude che negli appalti pubblici possa trovare applicazione il meccanismo revisionale previsto dall’art. 1664 del c.c..

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