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Per partecipare a un appalto vale l’autocertificazione del concorrente

8 NOVEMBRE 2022

Quanto dichiarato dagli operatori economici nella domanda di partecipazione ad una gara d’appalto costituisce documento sufficiente del possesso dei requisiti affermati. E’ su tali dichiarazioni, pertanto, che avviene la relativa valutazione ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla gara. La stazione appaltante può in qualsiasi momento richiedere tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Risulta invece nulla, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, la clausola del bando che richiede, a pena di esclusione, la presentazione, unitamente alla domanda di partecipazione, di documentazione tecnica attestante il possesso di un requisito di partecipazione.

Lo ha stabilito l’Anac nel parere di precontenzioso n. 468 del 12 ottobre 2022 in cui afferma che non è conforme alla legge la decisione della stazione appaltante Marina Militare-Arsenale marittimo di Taranto di escludere l’operatore economico Maren srl dalla gara per i lavori di manutenzione sulla nave Garibaldi.

Come prova del possesso dei requisiti, è sufficiente un’autodichiarazione resa dal concorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.