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ANAC ha il dovere di non procedere all’annotazione di fatti che, per gli elementi che li caratterizzano in concreto, non risultino utili e rilevanti per un giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico

14 NOVEMBRE 2022

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’esercizio del suo potere di tenuta e gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, co. 10 d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 8 co. 2 del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico”, non può esimersi dal considerare se l’iscrizione da effettuare sia idonea o meno a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico, anche in ragione di eventuali elementi di straordinarietà della fattispecie originante la notizia.

L’Autorità non deve certo valutare se la notizia annotata costituisca di per sé motivo di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016, ma ha il dovere di non procedere all’annotazione di fatti che, per gli elementi che li caratterizzano in concreto, non risultano a tutt’evidenza utili e rilevanti per un giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico.

L’inserimento delle annotazioni all’interno del Casellario Informatico detenuto dall’ANAC ha notevoli conseguenze per gli operatori economici. In questa direzione, notizie di dubbia utilità per le stazioni appaltanti non avrebbero altra conseguenza se non quella il sensibile aggravamento dell’attività di verifica delle amministrazioni aggiudicatrici, per ciò stesso esposte maggiormente a possibili errori.

Torna ad esprimersi, su questi temi, il giudice amministrativo nell’interessantissima pronuncia del T.A.R. Lazio, sez. I-quater, 5 ottobre 2022 n. 12637.

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