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Sulla scelta, da parte dell’ente locale, del partenariato pubblico privato in luogo della convenzione Consip

23 DICEMBRE 2022

Ente locale – Partenariato pubblico privato – Concessione di servizi – Art. 180 d.lgs. n. 50/2016 – Convenzioni Consip – Soggetti aggregatori – Presunzione di convenienza – Parametro Prezzo-qualità – Favor per le convenzioni Consip – Non sussiste.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, 27 ottobre 2022, n. 429.

Da quadro normativo che regola le convenzioni Consip non può farsi discendere uno stretto rapporto da regola (il ricorso alle convenzioni Consip) ad eccezione (l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica), ma, semmai, solo una peculiare presunzione di convenienza delle convenzioni in parola, alla quale corrisponde pertanto, per le Amministrazioni, una sorta di regola di azione che comporta solo di motivare le relative scelte, facendole precedere da adeguata istruttoria.

Per le amministrazioni comunali non vige un obbligo di aderire agli strumenti di acquisto della centrale di committenza nazionale, neppure ai sensi dell’art. 1, comma 7 d.l. n. 95/2012, convertito con l. n. 135/2012 (che invece fissa, per l’approvvigionamento di alcuni beni appartenenti a specifiche categorie merceologiche, tra cui l’energia elettrica, l’obbligo di adesione alle convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip, fatto salvo il conseguimento di prezzi inferiori di almeno il 3% attraverso autonome procedure ad evidenza pubblica). Anche l’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo – qualità delle convenzioni Consip (sancito dall’art. 1, comma 449 l. n. 296/2006) attiene ai profili contenutistici di gara e non alla possibilità stessa di indire una procedura autonoma.