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L’accesso civico generalizzato agli atti delle procedure di gara e della fase di esecuzione dei contratti pubblici può essere esercitato da chiunque e senza alcun onere di motivazione

9 GENNAIO 2023

Tale regola di fonte giurisprudenziale è stata ribadita, da ultimo, da Consiglio di Stato, Sez. III, 3 novembre 2022, n. 9567 ed è ora codificata nel nuovo art. 35, comma 1, del testo del decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri.
Con la sentenza della III Sezione n. 9567 del 3 novembre 2022, il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare il tema relativo all’applicabilità dell’istituto dell’accesso civico generalizzato al settore dei contratti pubblici.

E lo ha fatto con un intervento netto, idoneo a garantire il definitivo superamento di quegli indirizzi in tema di rapporto tra accesso documentale e accesso civico generalizzato non del tutto coerenti con le indicazioni fornite dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2 aprile 2020, che pure erano emersi successivamente alla pubblicazione di tale pronuncia specie nella giurisprudenza dei giudici di primo grado (cfr., per tutte, TRGA di Trento, 6.7.2021, n. 49 e TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 17.8.2021, n. 1939 secondo cui “l’accesso civico non può costituire una sorta di lasciare passare attribuito al soggetto che in base alla disciplina generale ex l. 241/1990 non sia titolare di una posizione giuridica tutelabile in relazione alla domanda di accesso”).

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