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Art. 26 D.Lgs 50/2022 – Compensazione prezzi

Parere MIMS 20/10/2022, n. 1590

10 GENNAIO 2023

Quesito

Con riferimento all’art. 26 del D.Lgs 50/2022, si chiede se, nel caso di una procedura di affidamento di lavori aggiudicata definitivamente a Settembre 2022 (l’offerta è stata presentata ad inizio 2022), è obbligatorio procedere con l’aggiornamento prezzi posti a base di gara (facendo riferimento al Prezziario regionale aggiornato a Luglio 2022),tenendo conto che i lavori non sono stati ancora consegnati all’Impresa appaltatrice e che il primo SAL potrebbe essere emesso verosimilmente nel primo trimestre del2023. In tal caso come si procederà nella redazione del Certificato di pagamento? E’ necessario specificare la quota relativa all’importo contrattuale e la quota relativa alla compensazione prezzi in base al Prezziario regionale aggiornato a Luglio 2022?

Risposta

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che il meccanismo di adeguamento prezzi di cui all’art. 26 D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022, basato sull’aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, è applicabile agli appalti pubblici aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il31 dicembre 2021. Si evidenzia, inoltre, che, alla stregua dell’art. 29 del D.L. n.4/2022 conv. in L. n. 25/2022, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.